POLIZZA VISTO DI CONFORMITA’

Che cosa è?

Il visto di conformità o “visto leggero”, introdotto dal DLgs n. 241 del 9 luglio 1997,  è un’attività di controllo formale svolta dal professionista che consiste in un’attestazione circa la corrispondenza della dichiarazione dei redditi alle risultanze della relativa documentazione, alle scritture contabili e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto e i versamenti.

Che cosa copre?

  1.  La polizza si riferisce alle prestazioni di assistenza fiscale da parte del professionista mediante apposizione del visto di conformità, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione, e sulle comunicazioni fiscali relative alle detrazioni relative Superbonus 110% o bonus minori*;
  2.  Il massimale della polizza non deve essere inferiore a euro 3.000.000;
  3.  La copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti. (Scoperti o franchigie sono ammessi alla sola condizione che la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato);
  4.  La polizza prevede, per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo; 
  5. Se il Professionista appone il visto di conformità sui modelli 730, la polizza garantisce il 30% delle maggiori imposte riscontrate, a condizione che tali maggiori imposte non sia imputabile a condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. I professionisti che intendono apporre il visto sui modelli 730, sono tenuti ad integrare la polizza per questo particolare rischio.

Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

 *N.B.:In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni, ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus, prevista dall’articolo 121 del decreto Rilancio Dl 34/2020, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. 

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