Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile in primo rischio regolarmente operante, ed interviene dopo l’esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile.

Nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, l’impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l’assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’impresa assicuratrice.

Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa.

Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso.

Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.