Le scelte che l’amministratore decide di adottare siano meditate e frutto di un rischio calcolato e non già irresponsabile e negligente improvvisazione.
[Art. 2392 CC]

Sentenza di condanna in cui viene evidenziata la mancata diligenza di un amministratore per aver stipulato contratti di acquisto di beni mobili di modesto valore ad un prezzo altissimo. [Corte di Cassazione 21 Marzo 1970 n° 790]

Il dovere di vigilanza e di intervento: una specificazione del concetto di diligenza
Gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose.
[Art. 2392 CC]

Fallimento Si. S.p.A.: il tribunale ha ravvisato la responsabilità di due sindaci, di cui uno presidente, per fatti di mala gestio e li condannava al risarcimento dei danni, nella misura del 14% del danno complessivo arrecato alla società dalla condotta dei convenuti e di altri amministratori e sindaci, pari a £ 121.017.489 oltre interessi di legge. Il Tribunale ravvisava la responsabilità dei sindaci e degli amministratori per omissione dell’attività di controllo e sostitutiva rispetto agli obblighi di legge a fronte della riduzione per perdite del capitale sociale oltre il terzo, in particolare per la mancata messa in liquidazione della società con incremento delle passività nell’anno 1983. [Tribunale di Cassino 10 Ottobre 1994 confermata dalla corte di cassazione del 18 Gennaio 2005]

La Corte di Cassazione ha affermato che alla violazione dell’obbligo di vigilanza gravante sull’organo amministrativo dell’ente consegue la responsabilità solidale di tutti i componenti del consiglio di amministrazione anche se non titolari di poteri individuali. Addirittura la Cassazione ha enunciato che tutti gli amministratori sono tenuti ad agire affinché tale vigilanza sia adeguatamente esercitata e l’onere per l’amministratore di dimostrare il comportamento ostativo degli altri componenti il consiglio che ha impedito la predetta vigilanza. [Corte di cassazione, sez. I del 24 Marzo 1998 n° 3110]

La circostanza che alcuni membri del consiglio di amministrazione lascino la gestione della società nelle mani di un solo consigliere non vale ad esonerare gli altri, costituendo anzi la prova lampante della violazione dell’obbligo di vigilanza ed intervento [Meoni vs Inps per assunzione di 300 impiegati da parte di dirigente senza procura – Corte di Cassazione 26 Agosto 1983]

DIMISSIONI

L’obbligo di intervento comporta che l’amministratore non può sottrarsi alle sue responsabilità semplicemente dando le dimissioni; cosicché quando questi si avveda di gravi irregolarità nella gestione o, addirittura sappia di una situazione di decozione, per non incorrere in responsabilità, dovra’ adottare tutte le misure necessarie, fino, ove la situazione lo richieda, a presentare domanda di fallimento. [Cassazione]