GOLINUCCI SRL favorisce l’utilizzo da parte dei Contraenti , per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione, della tecnologia di FIRMA ELETTRONICA AVANZATA (F.E.A.) come indicato da IVASS con Regolamento 40 del 02/08/2018 , secondo la normativa EIDAS (EU 910/2014) e CAD (D.Lgs. 07/03/2005) :vedi info sotto.
Il modulo che si chiede di firmare elettronicamente e senza costi aggiuntivi tramite RSIGN è :
DECLARATION GOOD HEALTH DGH – KMAN clicca qui per firmarlo
La firma elettronica di RSIGN tramite il link ad una pagina web , diventa F.E.A. con la convalida che avviene cliccando su “Confirm” nella “Confirmation Email”.
La conferma attraverso email del destinatario ( che deve essere personale e non generica ( no ad es. “assistenza@..”) risponde al requisito del “controllo esclusivo” di cui all’art. 26 del Reg.Europeo EIDAS.
Questo diventa un requisito indispensabile affinche’ la Firma Elettronica sia riconosciuta valida e abbia valore legale pari alla firma autografa. (vedi cit. )
con la email “Final Document” anche il firmatario riceve per posta elettronica il documento siglato.
con Firma Elettronica Avanzata (F.E.A.) si rispetta l’ambiente, senza dispendio di carta ( modalità “paperless”)
RIFERIMENTI LEGISLATIVI :
REGOLAMENTO IVASS n. 40 del 02/08/2018
Art. 62 (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale
1. I distributori favoriscono l’utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione. 2.La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
DEFINIZIONI da Regolamento n.40 IVASS :“firma elettronica”, “firma elettronica avanzata“ e “firma elettronica qualificata”: firme definite dall’articolo 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
REGOLAMENTO EUROPEO EU 910/2014 EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature) identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
Articolo 26 Requisiti di una firma elettronica avanzata
Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti: a) è connessa unicamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
CAD (Codice Amministrazione Digitale – D.Lgs. 07/03/2005) Art.21.c.2 : il documento informatico sottoscritto con F.E.A. Firma Elettronica Avanzata, qualificata o Digitale, con regole tecniche che garantiscano l’identificabilita’ dell’autore, l’integrità e l’immobificabilita’ del documento, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del Codice Civile (Efficacia della Scrittura Privata).L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
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