La Tutela Legale è un contratto assicurativo mediante il quale la Compagnia si obbliga a fornire al cliente l’assistenza e la difesa stragiudiziale e giudiziale necessarie al verificarsi di determinati eventi, garantendo il rimborso delle relative spese legali, peritali e processuali sostenute.

La polizza di tutela legale copre tutte le spese collegate alla difesa in sede penale, civile e amministrativa, nel limite degli ambiti previsti dalle garanzie di polizza.

L’Assicurato , sia esso un Libero Professionista, Dipendente Pubblico od Azienda, deve aver ben compreso la differenza tra controversie di Diritto Civile, Penale ed Amministrativo, e che la tradizionale polizza di Responsabilita’ Civile Professionale o verso Terzi, rimborsa solo le spese legali relative a Controversie di Diritto Civile ( con la gestione della lite in mano al proprio Assicuratore della polizza R.C. che  designa proprio legale fiduciario per la difesa dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917).

Per il libero professionista che chiede la difesa di un proprio avvocato, a partire dalla fase stragiudiziale , per controversie con proprio clienti e/o pazienti, e’necessario una specifica estensione alla copertura della controversie in sede civile.

Per i dipendenti e dirigenti pubblici, titolari di polizza “Responsabilita’ Civile per Colpa Grave”, con questo contratto sono rimborsate le spese legali e peritali in sede amministrativa, per la difesa di fronte alla Corte dei Conti, mentre e’ necessaria una polizza ad hoc, per la difesa in controversie di “Diritto Penale”, a partire dal ricevimento di un “avviso di garanzia”, con libera scelta di avvocato e perito di fiducia.

Diritto Civile

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Diritto penalelegal

È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto.

Diritto Amministrativo

E’ il complesso delle norme che regolano la organizzazione della Pubblica Amministrazione

QUALI SPESE RIMBORSA LA POLIZZA

La polizza di tutela legale solleva il cliente dall’onere economico derivante da un’eventuale causa legale da cui si deve difendere o che intende promuovere contro terzi.

Generalmente sono comprese le seguenti spese:

  • per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
  • per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
  • di giustizia;
  • liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
  • conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate dalla Società;
  • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
  • di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
  • per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
  • degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
  • per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
  • per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.