POLIZZE A  PROTEZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMABONUS, ECOBONUS, di cui al D.L. 34/2020

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Quali assicurazioni obbligatorie e consigliate per proteggere il Committente, a copertura dei LAVORI strutturali (es. cappotto termico, infissi, rivestimento, impermeabilizzazione) e/o LAVORI di installazione (es. impianto centralizzato, fotovoltaico, colonnina ricarica) durante l’esecuzione dei lavori e anche dopo, con una garanzia postuma di 5 o 10 anni?

 

Ecco in sintesi le soluzioni:

 1. a copertura del BONUS, in caso di revoca del bonus fiscale da parte della agenzia delle entrate.

a) Polizza di TUTELA LEGALE del Committente per controversie in sede civile e penale inerenti l’abitazione, anche con Ag. delle Entrate e con Fornitori, piu circolazione stradale ed acquisti online, con apposita clausola su controversie in relazione all’agevolazione prevista per la fruizione delle detrazioni fiscali

– costo polizza annuo € 130 per assicurare un massimale di spese legali e peritali di € 10.000 per sinistro (illimitato per anno) acquista online 

– costo polizza annuo € 170 per assicurare un massimale di spese legali e peritali di € 20.000 per sinistro (illimitato per anno) acquista online 

b) Polizza di TUTELA LEGALE dell’Asseveratore  rimborsa le Spese Legali del Professionista Tecnico anche per le controversie in materia D.L.34/2020 acquista online

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c) Polizza “obbligatoria” per l’Asseveratore Tecnico per Responsabilità Civile Professionale nell’espletamento dell’attività di asseverazione di cui all’art. 119, commi 13 e 14 del D.L.34/2020 l’attività di Attestazione e/o Asseveratore di cui ai commi 13 e 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, e le comunicazioni di opzione per la detrazione edilizia previsto dal c.d. decreto “antifrode”, emanato con D.L. 11/11/2021 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni,- COMPRESA GARANZIA POSTUMA 10 ANNI

In questa polizza è compresa anche la sanzione inflitta al cliente dell’Assicurato tecnico.
Abbiamo soluzioni per assicurazioni “SU SINGOLA OPERA” in cui compare nella polizza – a nome dell’asseveratore – l’ubicazione dei lavori, il nome del Committente e il valore dell’opera, in modo che il Committente puo’ conservarne copia per richiedere i danni (è una polizza di Responsabilità Civile, non a “rimborso diretto al committente”).

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2. a copertura dei LAVORI ESEGUITI IN CANTIERE, per i danni subiti all’opera  durante la durata del cantiere – ed anche durante il periodo di “collaudo”, oltre alla RESPONSABILITA’ CIVILE che coinvolge, individualmente od in “solido” APPALTATORE, SUBAPPALTATORI, COMMITTENTE (in caso di infortunio sul cantiere o di danni provocati a cose di terzi, come ad es. i vicini)

La polizza indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l’esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall’assicurazione (durata del cantiere + periodo di “manutenzione”), da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni espresse.

L’obbligo della polizza consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l’importo delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate, nei limiti dei costi e dei relativi importi già sostenuti per la costruzione. 

Il costo, ipotizzando una durata del cantiere di 12 mesi, è indicativamente compreso tra € 800-1.000: per un esatto calcolo è necessario avere copia del contratto di appalto e computo metrico.

 

ESTENSIONE POSTUMA: è inoltre possibile prevedere un’estensione di copertura per garanzia POSTUMA di 10 anni per interventi strutturali (es. CAPPOTTO TERMICO, INFISSI, RIVESTIMENTO, IMPERMEABILIZZAZIONE) o POSTUMA 5 ANNI per interventi di installazione (es. IMPIANTO FOTOVOLTAICO, CENTRALIZZATO, COLONNINA RICARICA).

Relativamente ai soli interventi di isolamento termico rientranti in quanto disposto al punto a) dell’Art. 119 del Decreto legge del 19 maggio 2020 N. 34, eseguiti utilizzando materiali che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 Novembre 2017), assicurati nell’ambito della Partita 1opere di polizza, la assicurazione si obbliga a risarcire:

le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere relative a:

  – isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (cappotti termici)

  – altri rivestimenti interni e pavimentazioni 

– isolamento impermeabilizzante del lastrico solare/tetto   danneggiate per:

a) errata posa in opera 

b) difetto di prodotti impiegati che rendano le opere non idonee per le prestazioni cui sono destinate.

Relativamente agli infissi (esclusi vetri), ovvero telai e serramenti (esclusi vetri), la garanzia di cui sopra è limitata alla errata posa.

Relativamente ai soli vetri-camera e stratificati degli infissi, l’assicurazione si obbliga a risarcire le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere relative a

a) Presenza di umidità condensata all’interno della vetro-camera e/o distacco della lastra di vetro dall’intercalare;

b) Rotture causate da sbalzi termici e sbalzi altimetrici (se inferiori ai limiti previsti dalla scheda tecnica del prodotto);

c) Formazione di bolle nei vetri stratificati, in misura superiore al 5% della superficie di ogni lastra interessata dal difetto;

d) Deterioramento del coating, del rivestimento riflettente o basso emissivo, superiore al 10% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto;

e) Rottura spontanea delle lastre di vetro temperato, ricche di inclusioni di solfuro di nichel, dopo che quest’ultime sono state sottoposte, superandolo, allo Heat Shock Test.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO, CENTRALIZZATO, COLONNINA RICARICA – Relativamente ai soli impianti o macchinari permanenti rientranti al punto b) e c) dell’ Art. 119 del Decreto legge del 19 maggio 2020 N. 34, la assicurazione si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle opere impiantistiche assicurate, nuove, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, nel luogo indicato in polizza, causati  da:  

 errori di calcolo  –  errori di progettazione  –  difetti di fusione  –  vizi di materiale  –  errori di fabbricazione  –  errori di montaggio

il costo per estensione POSTUMA è almeno di € 2.500 una tantum.

 

Per ulteriori informazioni : [email protected]   tel. 0547 22351