Il Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introduce l’incremento delle agevolazioni fiscali in misura pari al 110% in relazione ad interventi per il risparmio energetico “qualificato” (Ecobonus) e per il miglioramento antisismico degli edifici (Sismabonus).

L’incremento della detrazione al 110 per cento è per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022- salvo proroghe – a fronte di specifici interventi, con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione 

L’opzione per la cessione del credito sarà disponibile a partire al 15.10.2020 (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8.8.2020). 

INTERVENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL SUPERBONUS  110% 

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L’articolo 119 del Decreto Rilancio detta i requisiti a cui ci si deve attenere per poter beneficiare del Superbonus 110%. 

Si deve trattare di interventi aventi ad oggetto: 

Interventi “trainanti” 

    • Interventi di efficienza energetica specificamente previsti, quali l’isolamento termico delle superfici con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda (ecobonus) e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti  (ecobonus)
      Interventi di riduzione del rischio sismico

E di interventi “trainati” quali

  • Installazione di impianti fotovoltaici
  • Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
  • Per ottenere la detrazione la legge richiede che gli interventi di isolamento termico e/o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale garantiscano il miglioramento di due classi energetiche.

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CHI PUO’ USUFRUIRE DEL BENEFICIO FISCALE ?

  • Possono beneficiare della detrazione i lavori svolti da: 
  • Condomini 
  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari 
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) 
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci 
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale 
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
  • Il beneficiario del Superbonus può optare per: 
  • l’utilizzo diretto della detrazione in cinque anni in dichiarazione dei redditi
  • un contributo fino al 100% del corrispettivo dovuto all’impresa che effettua gli interventi (sconto in fattura)
  • la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

I LIMITI DI SPESA PREVISTI


Per gli interventi di isolamento termico  (cappotto termico) il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a: 

    • € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari 
    • € 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari 
    • € 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ai seguenti importi: 

  • € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari 
  • € 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
    Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 per singola unità immobiliare. 

  • Per gli interventi antisismici, gli importi di spesa ammessi al Superbonus  (sisma-bonus) sono pari a:
  • € 96.000, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari 
  • €96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.

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QUALI SCENARI DI RECUPERO DEL CREDITO DI IMPOSTA

  • Il privato non cede il 110% del credito di imposta e lo porta in detrazione in 5 anni , paga i lavori proprio ed acquisisce le attestazioni tecniche e le sottopone per il visto di conformità deldel commercialista o CAF.
  • Il privato o condominio in veste di committente salda i lavori e cede il credito supportato dalle asseverazioni tecniche a terzi (tra cui Banche ed Assicurazioni)
  • Il privato o condominio opta per lo sconto in fattura e non paga nulla. L’impresa, o General Contractor  gira il 110% del credito a terzi.
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Per ulteriori informazioni : [email protected]   tel. 0547 22351